Tirocini: le indicazioni regionali in virtù dell'emergenza Covid-19
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I soggetti ospitanti possono scegliere di interrompere, sospendere o proseguire l'esperienza formativa a distanza
A seguito dei recenti DPCM del 9/03/2020 e del 11/03/2020, i tirocini extracurriculari in svolgimento presso ambienti di lavoro non possono proseguire, in quanto si tratta di esperienze formative e non lavorative, e non sono attivabili neanche nuovi percorsi di tirocinio.
Il soggetto ospitante può optare per:
- l'interruzione del tirocinio, se non ritiene più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio. In questo caso deve trasmettere entro 5 giorni la comunicazione di interruzione al sistema delle comunicazioni obbligatorie e avvisare sia al soggetto promotore che il tirocinante;
- la sospensione del tirocinio con il recupero delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere. In questo caso è necessario comunicare al soggetto promotore e al tirocinante che, dal giorno stabilito, il tirocinio è sospeso;
- la prosecuzione dell'esperienza con modalità a distanza, fino al termine dell'emergenza e per tirocini che prevedono attività che non è necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro. In questo caso non sono dovute particolari comunicazioni, è sufficiente unire al fascicolo del tirocinante la documentazione che attesti la data a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza, la tipologia di attività svolta e delle verifiche effettuate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente documento e il sito della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it.