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La normativa relativa all'Istruzione Parentale prevede che: "I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione" secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94 e C.M. n. 10/2010 "devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza".
Pertanto, in AROF, gli studenti che stanno adempiendo al diritto – dovere al'istruzione e alla formazione con un percorso di 'Istruzione Parentale' sono di competenza dell'istituto di appartenenza e non vanno segnalati come casi di 'abbandono scolastico'.
Se il ragazzo è iscritto in una scuola e manifesta la volontà di ritirarsi dalle lezioni per seguire l'istruzione parentale, la scuola non dovrà segnalare un abbandono bensì dovrà fare una comunicazione di inserimento in istruzione parentale che mantiene inalterata l'appartenenza del ragazzo alla scuola che sta facendo la comunicazione e che lascia inalterato lo stato del ragazzo in istruzione o formazione e non lo segnala
quindi come evasore.

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