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Pubblicato il 27.02.2008 null Misure 6 - La ripetizione sospetta. Quando i contratti a tempo determinato si succedono a distanza imbarazzante…

In questo periodo si discute molto di strategie di contrasto alla diffusione della flessibilità "cattiva" e in particolare di quelle forme di regolazione del rapporto di lavoro attivate fraudolentemente per abbassare il costo del lavoro e/o le tutele riconosciute al lavoratore. Tra queste forme fraudolente c'è il ricorso ripetuto a contratti a tempo determinato per eludere l'assunzione a tempo indeterminato. Attualmente la normativa (il d.lgs. 368/2001 è l'atto più recente che recepisce la direttiva comunitaria 1999/70/Ce) prevede che:

  • nel caso di contratti a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, la successiva assunzione debba avvenire rispettando un intervallo di almeno dieci giorni;
  • nel caso di contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la successiva assunzione debba avvenire rispettando un intervallo di almeno venti giorni.

Queste restrizioni non valgono per i contratti di lavoro di durata inferiore a 12 giorni, in genere contratti di lavoro per attività nel week end o giornalieri, per i quali è consentita la possibile "ripetitività" senza che siano definiti intervalli di tempo minimi da rispettare. Il mancato rispetto degli intervalli menzionati comporta, qualora il lavoratore avanzi la richiesta, la trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Il rispetto degli intervalli indicati dalle norme non è comunque "garanzia" di un uso corretto del ricorso ai contratti a tempo determinato, perché anche ripetute assunzioni "sul limite" dell'intervallo previsto potrebbero nascondere una sostanziale continuità del rapporto di lavoro.