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Briciole di pane

Legge regionale 31 dicembre 1998, 31 (BUR n. 113\1998)

Legge Regionale nr. 3 del 31 dicembre 1998

NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469 

 

CAPO III
Ente regionale Veneto Lavoro

Art. 8 - Istituzione dell'Ente regionale Veneto Lavoro.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l'Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Ente sono disciplinati da regolamento di cui all'articolo 11, proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale.

3. L'Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di organizzazione, e approvato dalla Giunta regionale.