Il ruolo dei Centri per l’Impiego nella gestione del Reddito di Cittadinanza
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Con la circolare n. 3/2019 l'Anpal ha chiarito il ruolo dei Centri per l'impiego in relazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza tenuti alla stipula del patto per il lavoro e alle sanzioni previste in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congrue, sottoscrizione del patto stesso, partecipazione a misure di politica attiva o presentazione alla convocazione da parte del CPI.
La norma prevede che tutti componenti del nucleo familiare maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi sono tenuti a partecipare a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale. Sono però previste alcune condizioni di esclusione o di esonero temporaneo.
In particolare, sono esclusi i componenti del nucleo familiare che risultano:
- minorenni;
- occupati, a meno che non rientrino entro determinate fasce di reddito;
- frequentanti un regolare corso di studi (scuole superiori, IeFP, IFTS, corso di laurea, ITS, corsi di specializzazione o dottorato);
- beneficiari della pensione di cittadinanza;
- pensionati;
- over 65, percettori o meno di una pensione;
- disabili.
Possono inoltre essere esonerati temporaneamente dall'obbligo di partecipazione a un percorso lavorativo o sociale i componenti del nucleo familiare che debbano prendersi cura di bambini inferiori ai 3 anni di età o di familiari disabili o non autosufficienti, i lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione per motivi di reddito (ovvero che ricavino un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi DPR n. 917/1986), chi frequenta corsi di formazione.
Dopo una prima verifica circa la sussistenza delle condizioni previste è l'Anpal a comunicare ai Centri per l'impiego l'elenco della persone da convocare, che devono essere contattate dagli operatori dei CPI entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Nel corso del primo appuntamento, l'operatore deve far sottoscrivere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), se non già presentata, verificare eventuali condizioni di esonero degli altri appartenenti al nucleo familiare del richiedente, procedere alla profilazione e alla stipula del patto per il lavoro o, in caso di diversa necessità, inviare il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.
I beneficiari, dal canto loro, devono registrarsi su myanpal.anpal.gov.it e consultare quotidianamente le offerte di lavoro, svolgere attività di ricerca attiva di lavoro, accettare di partecipare ad attività individuate nel patto per il lavoro, partecipare ad eventuali colloqui di lavoro attinenti e accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. Perché possa definirsi "congrua" l'offerta di lavoro deve rispettare alcune condizioni, tra le quali la coerenza con le esperienze e le competenze maturate dal candidato, e una retribuzione pari ad almeno 10.296 euro annui (il 10% in più rispetto al RdC massimo). In caso di inadempienze agli obblighi previsti scattano le sanzioni.
I Centri per l'impiego sono obbligati a comunicare all'Inps, entro 10 giorni lavorativi, eventuali comportamenti che possano far scattare le sanzioni, come ad esempio la mancata presentazione alle convocazioni in assenza di giustificato motivo, la mancata partecipazione alle attività concordate, la mancata sottoscrizione della DID o del patto per il lavoro e il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, o anche solo di candidarsi a una vacancy segnalata dal CPI. Di norma, spiega infatti l'Anpal, il posto di lavoro offerto non è nella disponibilità del Centro per l'impiego e la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto per offerta di lavoro è da intendersi l'offerta di una candidatura per una posizione vacante.
In tutti questi casi le sanzioni vanno dalla decurtazione di una mensilità del beneficio economico legato al RdC fino alla decadenza della prestazione.
Tutte le informazioni sugli obblighi dei beneficiari, i motivi di esclusione o esonero, e le sanzioni previste in caso di inadempienze sono disponibili nella Circolare Anpal n. 3/2019.