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Recapiti sede centrale Veneto Lavoro

Sede centrale Veneto Lavoro

 

Orari

 

 8.45 - 14.00
M 8.45 - 15.00
M 8.45 - 14.00
G  8.45 - 15.00
8.45 - 14.00

Indirizzo

Via Ca' Marcello, 67/b
30172 Mestre Venezia
Tel.: +39 041 29 19 311
C.F./P.IVA: 03180130274
Codice Univoco Ufficio: UFP6BX

Istruzioni invio PEC >>>

 

A partire dal 01 marzo 2021 sono attivi i seguenti indirizzi pec  e le mail istituzionali che vanno utilizzati per le comunicazioni relative alle  attività elencate:

PEC

MAIL ISTITUZIONALI

ATTIVITA’

acquisti-gare@pec.venetolavoro.it

acquisti-gare@venetolavoro.it

  • Gare Approvvigionamenti e Contratti
  • Accesso agli atti 
  • Elenco OE
  • Utenza e Manutenzioni

personale@pec.venetolavoro.it

 

personale@venetolavoro.it

  • Relazioni sindacali
  • Gestione economica e giuridica del personale
  • Trattamento pensionistico e fine rapporto
  • Sicurezza e Formazione del personale
  • Gestione performance e relazione con OIV

presenze@venetolavoro.it

  • Presenze, assenze, permessi

 concorsi@venetolavoro.it
  • Accesso agli atti concorsuali
  • Gestione selezione del personale e mobilità

bilancio@pec.venetolavoro.it

bilancio@venetolavoro.it

  • Bilancio e gestione finanziaria
  • Rendicontazione
  • Collegio revisori dei conti
  • Patrimonio
  • Inventario beni mobili
  • Convenzioni CpI per il patrimonio immobiliare

protocollo@pec.venetolavoro.it

mail.lavoro@venetolavoro.it

  • Tutte le comunicazioni che non rientrano nelle precedenti attività

 

segreteria@venetolavoro.it

  • Segreteria di Direzione

 

Indicazioni operative per l'invio di comunicazioni via PEC a Veneto Lavoro:


a) un messaggio PEC potrà contenere documentazione relativa ad un'unica istanza (es: un utente che debba trasmettere 3 domande per la partecipazione a 3 bandi o selezioni, dovrà inviare 3 messaggi PEC distinti, uno per ogni istanza che intenda presentare)

b) un singolo documento destinato a più strutture di Veneto lavoro dev’essere trasmesso in un unico messaggio PEC, nel quale saranno indicati tutti gli indirizzi di riferimento;

c) l'oggetto della PEC deve precisare il tipo di richiesta, la normativa sulla quale si fonda, altri riferimenti di contesto;

d) il corpo della mail dovrà riportare:

- la struttura e/o la persona destinataria;

- una breve descrizione dell’istanza e, qualora si tratti di comunicazione riferita a precedente invio (integrazioni, rendicontazioni, ecc..), il riferimento all’istanza principale, richiamandone l’oggetto, la data di invio e, se conosciuto il numero di protocollo di registrazione al Protocollo Generale;

- dati identificativi del richiedente.

e) il formato degli allegati alle PEC dev'essere portabile statico non modificabile, non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili. I documenti di testo o scansionati devono essere inviati nei seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .tiff , .xml.

Le PEC, i cui allegati non rispettino le caratteristiche di formato sopraindicate, vengono respinte.

Gli allegati devono inoltre:
1. riportare nel proprio nome file una sintetica descrizione del contenuto, ad esempio “domandapatrocinio.pdf" oppure "Ricognizione personale_Art.34.pdf";

2. non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti;

La dimensione massima di un messaggio PEC (e relativo allegato) è di 100MB.

 

La PEC - Posta elettronica certificata - è un sistema di trasmissione/ricezione di messaggi di posta elettronica che fornisce al mittente la certezza, con valore legale, dell'invio e della consegna dei messaggi al destinatario, che, a sua volta, ha certezza della provenienza ed integrità del messaggio e dei file ad esso allegati.

Ai messaggi scambiati tra caselle di Posta elettronica certificata mittente e ricevente la norma attribuisce lo stesso valore della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.

- Le PA hanno l'obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata, per tutte le istanze e le comunicazioni valide ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza.

Gli indirizzi PEC delle PA sono disponibili nel portale www.indicepa.gov.it

- Le imprese ed i professionisti iscritti in albi e registri pubblici, hanno l’obbligo di dotarsi di casella di PEC per lo scambio di comunicazioni e documenti con la P.A.

Ai sensi dell’art. 5/bis del CAD (Codice dell’amministrazione digitale), la trasmissione di istanze, dichiarazioni, dati, informazioni e documenti tra imprese ed amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Veneto Lavoro pertanto, non può scambiare con tali operatori economici comunicazioni in forma cartacea, ma esclusivamente mediante PEC. Sono fatte salve le modalità di trasmissione cartacea, qualora espressamente previste nei bandi di gara, nelle procedure di appalto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti).

- Il privato cittadino non ha obbligo ma facoltà di dotarsi di una casella PEC. Ai sensi dall’art. 3-bis del CAD, qualora il privato indichi un proprio indirizzo di PEC come domicilio digitale (da inserire nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni), le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare esclusivamente tramite il domicilio digitale, senza oneri di spedizione a carico del cittadino; ciò salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione.

Le caselle PEC sono attribuite ad un’unica persona fisica (cittadino) o giuridica (ente pubblico, ditta, professionista). Non risulta contemplata dalla norma la possibilità di spedire documenti per conto di un soggetto diverso da quello a cui la casella PEC sia stata rilasciata, fatta salva la possibilità di esplicito mandato di rappresentanza previsto dall'art. 38, c.3 del DPR n. 445/2000.

 

Saranno sottoposte a registrazione di protocollo, secondo l’art. 40-bis del CAD, le PEC ricevute dai seguenti mittenti, che presentino le caratteristiche come sotto specificate:

Pubbliche Amministrazioni:

a) comunicazioni provenienti da caselle e-mail non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato, siano muniti di firma digitale;
b) documenti provenienti da caselle e-mail non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato, siano provvisti di segnatura di protocollo, ai sensi dell’art.55 del DPR 445/2000, art.20 del D.P.C.M. 03/12/2013c) provengano da PEC, il cui indirizzo sia stato pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

Soggetti privati:

a) comunicazioni trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora:

- risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

- l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;

- ottenute mediante scansione del documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore (istanze e comunicazioni trasmesse ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000);
b) comunicazioni trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In quest’ultimo caso, la trasmissione da PEC costituisce dichiarazione vincolante per il mittente di accettazione dell’invio degli atti e provvedimenti che lo riguardano alla stessa casella PEC.

Imprese e professionisti:

comunicazioni provenienti dalla propria casella di posta elettronica certificata, pubblicata nel Registro Imprese delle Camere di Commercio o nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui al D.M. 19/3/2013.

Si ricorda che gli indirizzi e-mail associati alle singole
Unità Operative/Territoriali/Direzioni non sono indirizzi di posta certificata, bensì caselle istituzionali preposte allo scambio di informazioni con il cittadino ed alla ricezione ed invio di comunicazioni non ufficiali, per le quali non sia necessaria la registrazione di data e protocollo della corrispondenza dell'Ente.

 

Ulteriori informazioni presso Protocollo Generale di Veneto Lavoro

Responsabile: Dott.ssa Francesca Gottardi

- Sede via Ca' Marcello 67/B - Mestre-VE

Contatti: tel. 0412919363 - 396 - 345 - 305 email: mail.lavoro@venetolavoro.it