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Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23\2009)

Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

TITOLO I - Disposizioni generali

 

CAPO I - Finalità e competenze

 

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.

       1.    La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l'accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunità e del territorio.

       2.    La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

       3.    La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

       4.    La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

       5.    La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

 

Art. 2 - Funzioni della Regione.

       1.    La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.

       2.    La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all'articolo 10:

a)    individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;

b)    approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;

c)    promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;

d)    promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;

e)    svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;

f)     promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g)    definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato;

h)    svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province.

 

Art. 3 - Funzioni delle province.

       1.    Le province, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

       2.    Le province esercitano le seguenti funzioni:

a)    le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

b)    le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche ed integrazioni;

c)    le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

d)    le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;

e)    le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;

f)     le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;

g)    la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;

h)    le funzioni di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

i)     le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;

j)     tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

       3.    Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 9.

       4.    La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.

 

Art. 4 - Controllo sostitutivo.

       1.    La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative di cui all'articolo 3, allo scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento delle amministrazioni provinciali.

       2.    Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

       3.    Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

 

CAPO II - Organismi regionali e provinciali

 

Art. 5 - Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.

       1.    La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, tiene conto degli indirizzi espressi dalla conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro istituita dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 "Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro".

       2.    La conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro comunica, annualmente, i propri indirizzi alle commissioni consiliari competenti, alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7.

 

Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali. ([1])

       1.    È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

       2.    Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

       3.    La commissione è così composta:

a)    assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b)    tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;

c)    un rappresentante delle libere professioni designato dall'associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;

d)    consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;

e)    un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

       4.    La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

       5.    In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.

       6.    Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

       7.    Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all'articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

       8.    La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

       9.    Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'/leggi/1991/91lr0012.html#art187articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 7 - Comitato di coordinamento istituzionale. ([2])

       1.    Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.

       2.    Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

       3.    Il comitato è composto da:

a)    l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b)    i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;

c)    quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori delegati;

d)    due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM.

       4.    Il comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

       5.    Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'09lr0003.html#art15articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

       6.    Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

       7.    Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

 

Art. 8 - Funzioni del comitato.

       1.    Il comitato svolge funzioni di proposta e valutazione ed esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di programmazione e attribuzione di risorse comunque connessi al governo del mercato del lavoro e della formazione professionale e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale.

       2.    Il comitato esercita altresì le seguenti funzioni:

a)    formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi al lavoro;

b)    stabilisce criteri relativi alla composizione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 9, assicurando la rappresentanza istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, nonché quelli relativi alle modalità di funzionamento.

 

Art. 9 - Commissioni provinciali. ([3])

       1.    Le province istituiscono le commissioni provinciali per il lavoro sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), per svolgere le funzioni di concertazione e di consultazione delle parti sociali. In caso di mancata istituzione la Giunta regionale, sentita la provincia inadempiente, assegna un congruo termine per adempiere, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.

       2.    Le province esprimono, all'interno della commissione provinciale, la rappresentanza delle parti sociali comparativamente più rappresentative su base provinciale, assicurando il concorso dei soggetti coinvolti nelle politiche del lavoro a livello territoriale secondo criteri di pariteticità.

       3.    Le commissioni provinciali devono prevedere, oltre alle componenti indicate dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le aziende - ULSS della provincia, al fine di garantire una efficace politica di inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro ed il necessario coordinamento con i servizi territoriali.

       4.    Le commissioni esercitano in particolare i compiti già svolti dagli organi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle province.

 

CAPO III - Programmazione e monitoraggio

 

Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento. ([4])

       1.    Il programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

       2.    Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all'approvazione del programma successivo.

       3.    La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

       4.    La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:

a)    gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

b)    la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;

c)    le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;

d)    i tempi di realizzazione degli interventi;

e)    le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'impatto degli interventi;

f)     le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro;

g)    i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente;

h)    le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche formative, dell'istruzione, dell'orientamento e del lavoro;

i)     le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;

j)     una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

       5.    Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali e dalle province nell'ambito della programmazione provinciale di cui all'09lr0003.html#art3articolo 3.

       6.    Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

       7.    Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

 

Art. 11 - Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro.

       1.    La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.

       2.    La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nell'ambito della SEO.

       3.    I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'09lr0003.html#art21articolo 21.

       4.    La Giunta regionale favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.

       5.    La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, approva il masterplan dei servizi per il lavoro, indicando anche gli standard di funzionamento con riferimento a fasi temporali predeterminate.

       6.    Le province effettuano la valutazione degli interventi di propria competenza e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione.

 

Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

       1.    L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

a)    arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;

b)    monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;

c)    collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;

d)    collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;

e)    promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;

f)     promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 13, comma 3;

g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

       2.    L'ente regionale Veneto lavoro di cui all'articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

       3.    Nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'09lr0003.html#art28articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

       4.    La Regione favorisce la partecipazione all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

       5.    L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

       6.    L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

       7.    L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

       8.    Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'/leggi/1991/91lr0012.html#art187articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

       9.    Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.

 

CAPO IV - Ente regionale Veneto Lavoro ([5])

 

Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

       1.    L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'/leggi/1998/98lr0031.html#art8articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'09lr0003.html#art21articolo 21, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

       2.    L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)    provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b)    collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c)    fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge;

d)    favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

e)    ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'09lr0003.html#art28articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;

f)     assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

       3.    L'ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale di cui agli 09lr0003.html#art6articoli 6 e 09lr0003.html#art77. L'ente predispone una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività, che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

       4.    La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente all'attuazione delle politiche del lavoro.

 

Art. 14 - Organi.

       1.    Sono organi dell'ente:

a)    il direttore;

b)    il collegio dei revisori.

 

Art. 15 - Direttore.

       1.    Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

       2.    L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.

       3.    L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

       4.    Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

a)    sopravvenute cause di incompatibilità;

b)    gravi violazioni di norme di legge;

c)    persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

d)    gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;

e)    mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

       5.    Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

a)    proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente;

b)    proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente;

c)    stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;

d)    predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;

e)    predisporre il programma annuale di attività;

f)     presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;

g)    assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.

 

Art. 16 - Collegio dei revisori.

       1.    Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il collegio, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

       2.    Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuale pari rispettivamente al dieci per cento e al cinque per cento del compenso spettante al direttore.

       3.    Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ente; esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore. Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale sull'attività complessiva svolta dall'ente e la trasmette alla Giunta regionale.

 

Art. 17 - Vigilanza.

       1.    La Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui seguenti provvedimenti:

a)    il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;

b)    il rendiconto generale annuale.

       2.    Nell'ambito dei controlli sul rendiconto generale annuale la Giunta regionale verifica altresì la conformità delle azioni dell'ente rispetto agli indirizzi espressi.

       3.    Gli atti del direttore di cui al comma 1, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta giorni dal loro ricevimento.

 

Art. 18 - Risorse finanziarie e patrimoniali.

       1.    L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a)    finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;

b)    finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione;

c)    entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

       2.    L'ente dispone dei beni e delle attrezzature destinati all'esercizio delle funzioni già assegnate dalla Giunta regionale, individuati in apposito inventario.

       3.    La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'ente.

 

Art. 19 - Personale.

       1.    Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale, l'ente si avvale di personale proprio assunto ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

       2.    Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, l'ente può richiedere personale regionale.

       3.    Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università.

 

TITOLO II - I servizi per il lavoro

 

CAPO I - Disposizioni generali

 

Art. 20 - Sistema dei servizi per il lavoro.

       1.    In funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, della promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili, del sostegno alla mobilità geografica del lavoro, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, della promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e al fine della costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente, la Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 23, 24, 25 della presente legge e dell'articolo 1, comma 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.".

       2.    Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.

       3.    Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all'erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, all'incontro fra domanda e offerta e all'attuazione degli interventi di politica del lavoro.

 

Art. 21 - I servizi per il lavoro.

       1.    Le province, nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, attraverso loro strutture denominate centri per l'impiego, nonché gli operatori accreditati di cui all'articolo 25, nei limiti dell'accreditamento, svolgono le seguenti funzioni:

a)    attività di accoglienza e orientamento al lavoro;

b)    attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c)    informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;

d)    erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;

e)    rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;

f)     intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

g)    funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale;

h)    l'assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.

       2.    Competono inoltre alle province:

a)    l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;

b)    il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;

c)    il collocamento mirato dei lavoratori disabili;

d)    gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

       3.    Ogni provincia può modificare l'attuale articolazione territoriale dei centri per l'impiego delle province, previo parere delle rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all'09lr0003.html#art9articolo 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.

       4.    Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.

 

Art. 22 - Orientamento al lavoro.

       1.    La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l'accesso alla formazione permanente e il diritto all'orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all'autoimprenditorialità come strumento di occupazione.

       2.    La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

       3.    La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7.

       4.    La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, e le province svolgono attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete tra province, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali di cui all'articolo 6, comma 3.

       5.    Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'09lr0003.html#ar49articolo 49, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.

       6.    Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l'attività delle province di cui al comma 5.

       7.    Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.

 

CAPO II - Autorizzazione e accreditamento

 

Art. 23 - Autorizzazione.

       1.    È istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.

       2.    La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7, disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

       3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili dalla SEO di cui all'09lr0003.html#art1articolo 1, comma 4, della presente legge.

       4.    L'iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

       5.    La Regione e le province promuovono, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.

       6.    I soggetti di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.

 

Art. 24 - Regimi particolari di autorizzazione.

       1.    La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

       2.    Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.

 

Art. 25 - Accreditamento.

       1.    Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, istituisce l'elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

       2.    Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

       3.    Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a)    le modalità di tenuta dell'elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;

b)    le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;

c)    i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;

d)    le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;

e)    gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e le province, nell'ambito degli indirizzi regionali;

f)     le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;

g)    le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 28.

       4.    L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.

 

CAPO III - Raccordo tra pubblico e privato e internazionalizzazione

 

Art. 26 - Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.

       1.    La Giunta regionale e le province possono affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a)    economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;

b)    assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;

c)    obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

       2.    La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui all'09lr0003.html#art2articolo 2, comma 2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il lavoro in rete.

       3.    Al fine di favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le province possono costituire agenzie sociali, di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la partecipazione delle agenzie per il lavoro di somministrazione, previo il loro accreditamento ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

       4.    La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7, determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.

 

Art. 27 - Internazionalizzazione del mercato del lavoro.

       1.    La Regione, nel rispetto dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le altre Regioni e gli Stati, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la reciproca collaborazione in materia di politiche del lavoro, la costituzione di reti internazionali tra i servizi per il lavoro.

 

CAPO IV - Servizi telematici

 

Art 28 - Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

       1.    La Regione, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto.

       2.    Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

       3.    Borsalavoroveneto assicura:

a)    la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;

b)    la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;

c)    l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;

d)    la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;

e)    la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;

f)     il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.

       4.    Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in materia di lavoro.

       5.    Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione e sistema informatico e l'ente regionale Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla gestione efficace di borsalavoroveneto.

       6.    Per la promozione e la diffusione dell'utilizzo di borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.

       7.    Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta regionale nell'ambito della normativa vigente.

       8.    Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all'obbligo è ritirata l'autorizzazione.

       9.    Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguito denominato SILV, costituito nell'ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell'ambito del nodo regionale borsalavoroveneto e supporta la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

       10.  Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.

       11.  L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

       12.  Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti dell'ente regionale Veneto Lavoro e delle province.

       13.  La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l'ente regionale Veneto Lavoro e le province.

       14.  La Giunta regionale può consentire l'accesso al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

       15.  La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 viene informata annualmente sulle attività di borsalavoroveneto e del SILV.

 

Art. 29 - Servizi europei dell'occupazione (EURES).

       1.    La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'09lr0003.html#art2articolo 2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, la rete dei Servizi europei dell'occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa all'attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per l'integrazione del mercato unico europeo.

       2.    I servizi EURES regionale e provinciali, nello svolgimento della propria attività, utilizzano, oltre al portale EURES, anche borsalavoroveneto di cui all'articolo 28.

       3.    Il servizio EURES è integrato nelle attività dei centri per l'impiego delle province.

 

TITOLO III - Politiche del lavoro

 

CAPO I - Disposizioni generali

 

Art. 30 - Finalità e tipologie di intervento.

       1.    La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a:

a)    incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;

b)    prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro individuando strumenti ed incentivi atti a promuovere forme di continuità lavorativa;

c)    sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione;

d)    sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento nella vita attiva;

e)    promuovere la mobilità professionale;

f)     favorire l'invecchiamento attivo;

g)    sviluppare la qualità del lavoro;

h)    favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

i)     sostenere e incentivare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino l'occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro.

       2.    Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti principi e criteri generali di azione:

a)    massima integrazione tra le misure di politica attiva e passiva per stimolare la crescita e l'adattamento professionale dei lavoratori e incentivare comportamenti di ricerca attiva d'impiego;

b)    concentrazione su specifici gruppi di lavoratori o candidati lavoratori individuati in relazione all'intensità e alla specificità dei bisogni nonché degli svantaggi che essi devono colmare per conseguire effettive pari opportunità;

c)    promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio e il mantenimento di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;

d)    promozione di iniziative relative al settore artigiano e delle piccole e medie imprese, anche tramite l'assegnazione di fondi a enti bilaterali, funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro e che prevedano forme di cofinanziamento delle stesse;

e)    personalizzazione della gestione degli interventi, in un'ottica di accompagnamento, mantenimento e di riconoscimento della eterogeneità delle situazioni;

f)     centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro, così come definito all'09lr0003.html#art20articolo 20, comma 1, in particolare per la definizione e il coordinamento dei programmi d'intervento individuali;

g)    promozione del ricorso anche ad attività di lavoro socialmente utile da parte degli enti locali.

       3.    La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può prevedere l'attivazione di servizi aggiuntivi a quelli di base già disponibili, l'erogazione di contributi al lavoratore a sostegno del reddito, l'incentivazione delle assunzioni anche mediante l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di servizi.

 

Art. 31 - Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione.

       1.    Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.

       2.    La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1, prevedendo anche l'erogazione di assegni di sostegno al reddito nonché l'erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua.

       3.    La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si avvale delle analisi e del piano fornito dall'Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui all'/leggi/2007/07lr0002.html#art33articolo 33 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

       4.    La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e della competente commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul territorio regionale, attraverso l'adozione di atti di indirizzo applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'articolo 1 quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 "Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

 

Art. 32 - Ammortizzatori sociali.

       1.    La Regione ottimizza l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il ricorso aggiuntivo al fondo regionale di cui all'articolo 31 e, in situazioni eccezionali, a fondi comunitari.

       2.    La Regione, in accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, assume la responsabilità diretta della gestione delle procedure di accesso ai trattamenti di cui al comma 1, effettuando il monitoraggio della spesa anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali interessati.

       3.    La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria.

 

Art. 33 - Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

       1.    La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in particolare finalizzati a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera.

       2.    Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l'espressione del parere del consigliere regionale di parità o della consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

       3.    Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e di cura, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità degli orari di lavoro.

       4.    La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto per conciliare tempi di lavoro e di cura, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.

       5.    La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni, parti sociali e associazioni del terzo settore, favorisce e promuove la realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere le cause di discriminazione di genere.

       6.    La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla parità, promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.

       7.    La Regione promuove, anche mediante l'impiego di incentivi ecomomici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.

       8.    In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

 

Art. 34 - Inserimento lavorativo delle persone disabili.

       1.    La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss" e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.

       2.    Le province esercitano le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all'09lr0003.html#art3articolo 3, comma 2, lettera b).

 

Art. 35 - Cooperazione sociale e inserimento lavorativo.

       1.    La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l'effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell'inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.

       2.    La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, svolgendo in accordo con le province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul proprio territorio dei migliori modelli di intervento.

 

Art. 36 - Promozione dell'autoimprenditorialità.

       1.    La Giunta regionale sostiene, nel perseguimento delle azioni di orientamento al lavoro di cui all'articolo 22 e in coerenza con la riforma del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista con legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni, lo sviluppo e il mantenimento dell'autoimprenditorialità anche mediante la concessione di contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a soggetti in situazione di svantaggio occupazionale.

       2.    I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla costituzione e acquisizione di una partecipazione in nuove imprese anche cooperative costituite da lavoratori di aziende o di settori in crisi aventi sede operativa sul territorio regionale, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

 

Art. 37 - Gestione delle situazioni di crisi occupazionale.

       1.    La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 30 e sulla base dei criteri da definire previa acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l'occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui all'articolo 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.

       2.    La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale dell'area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.

       3.    La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale.

 

Art. 38 - Cantieri scuola - lavoro.

       1.    La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni di rischio occupazionale, disciplina l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola-lavoro delle persone prive di occupazione nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale.

       2.    I criteri per l'apertura e la gestione dei cantieri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

Art. 39 - Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie.

       1.    La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7, adotta indirizzi organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro con particolare riferimento alla scheda anagrafica, alla scheda professionale e al sistema di comunicazioni da parte delle imprese nonché allo stato di disoccupazione e relativa certificazione ed alla tenuta delle liste di mobilità e relativi ricorsi.

 

Art. 40 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

       1.    Per l'avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale approvato acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7.

       2.    Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a)    pubblicità della procedura;

b)    generalità dell'accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;

c)    formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme rispondenti alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal carico familiare.

 

TITOLO IV - Lavoro e formazione

 

CAPO I - Tirocini e apprendistato

 

Art. 41 - Tirocini formativi e di orientamento.

       1.    La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.

       2.    Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell'ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.

       3.    I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.

       4.    La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'09lr0003.html#art7articolo 7 e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento

       5.    In particolare, tali disposizioni definiscono:

a)    i limiti numerici dei tirocini;

b)    le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;

c)    la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;

d)    caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;

e)    criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;

f)     modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

       6.    Nel caso di tirocini promossi all'estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

       7.    Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.

 

Art. 42 - Contratto di apprendistato.

       1.    La Regione promuove e rende effettivo il diritto alla formazione del contratto di apprendistato quale forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni:

a)    apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)    apprendistato professionalizzante;

c)    apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

       2.    La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissate a livello nazionale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro o degli accordi interconfederali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale:

a)    definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato, secondo le modalità previste dagli articoli 44, 45 e 46;

b)    definisce, acquisito il parere delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, tenuto conto dei principi e linee guida stabilite dal coordinamento delle regioni e delle province autonome, il modello regionale di piano formativo individuale quale documento allegato al contratto di apprendistato di cui costituisce parte integrante;

c)    determina, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i criteri per la determinazione della capacità formativa dell'impresa secondo i seguenti principi:

1)    presenza di risorse umane con la capacità di trasferire competenze;

2)    tutor con competenze tecnico professionali adeguate;

3)    locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.

       3.    La Giunta regionale effettua la programmazione, la promozione e il monitoraggio della formazione per apprendisti, garantendo la qualità della formazione e l'ampiezza dell'offerta formativa ed in particolare:

a)    determina i criteri e le modalità delle attività formative rivolte agli apprendisti e ai tutor aziendali, nonché le competenze degli stessi;

b)    disciplina il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, sulla base di standard comuni definiti tra Stato e Regioni.

       4.    La Regione promuove adeguate iniziative per favorire la qualificazione della capacità formativa delle imprese, anche al fine di garantire la formazione obbligatoria a tutti gli apprendisti.

       5.    Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico e possono essere sostenuti anche da finanziamenti privati, previa stipula di apposite convenzioni, al fine di potenziare l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale, con preferenza alle collaborazioni con soggetti privati che garantiscano cofinanziamenti per la formazione esterna.

 

Art. 43 - Formazione formale.

       1.    Per formazione formale si intende la formazione svolta in un ambiente organizzato e strutturato, assistita da figure professionali competenti, esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse, intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende e con esiti verificabili e certificabili.

       2.    La formazione formale può essere svolta all'interno dell'impresa che abbia la capacità formativa formale interna attraverso percorsi di formazione strutturati sul lavoro e/o in affiancamento, certificabili e verificabili.

 

Art. 44 - Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione.

       1.    La Giunta regionale definisce, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e acquisito il parere delle parti sociali rappresentate nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

       2.    La Giunta regionale promuove percorsi di integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale.

 

Art. 45 - Contratto di apprendistato professionalizzante.

       1.    La Giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'09lr0003.html#art6articolo 6 nonché nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, definisce la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, anche per quanto attiene l'articolazione e le modalità di erogazione della formazione.

       2.    La formazione formale, interna o esterna alla azienda, deve essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno.

       3.    La disciplina regionale di cui all'articolo 42 ed al presente articolo non opera nei casi di cui il datore di lavoro abbia optato per una formazione esclusivamente aziendale e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 46 - Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

       1.    La Regione sostiene, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

       2.    La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

       3.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse sperimentazioni da attuarsi con università, istituti scolastici, organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni o altre istituzioni di alta formazione e con le organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

 

CAPO II – Formazione

 

Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali.

       1.    I fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e successive modifiche ed integrazioni si raccordano con le azioni di formazione continua previste dalla programmazione regionale in materia e con le intese raggiunte a livello nazionale tra Stato, Regioni e parti sociali.

       2.    La Giunta regionale si consulta periodicamente con le parti sociali, che hanno costituito i fondi interprofessionali di cui al comma 1, al fine di una programmazione sinergica delle rispettive attività.

 

Art. 48 - Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi.

       1.    La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, la certificazione delle competenze e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 49, tenuto conto di quanto previsto nella decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

       2.    Ai fini della presente legge, il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo scopo di consentire il passaggio in un percorso ulteriore di formazione, di istruzione o di lavoro.

       3.    Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all'interno di ciascun sistema.

 

Art. 49 - Libretto formativo.

       1.    La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel rispetto delle linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale Stato-Regioni.

       2.    La Giunta regionale, anche nell'ambito di sperimentazioni attivate per la definizione dello strumento di cui al comma 1, stabilisce i requisiti per l'individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di formazione accreditati, ai quali può essere affidata l'attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo. La Giunta regionale stabilisce idonee misure di controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio.

 

CAPO III – Vigilanza e ispezione

 

Art. 50 - Istituzione struttura per la vigilanza e ispezione sulla formazione professionale.

       1.    Al fine di garantire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore, è istituita presso il Consiglio regionale una struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, di seguito denominata Struttura, che opera in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

       2.    Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:

a)    si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;

b)    può accedere direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale secondo le modalità determinate da un documento di indirizzi predisposto d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;

c)    può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle strutture regionali competenti, anche direttamente agli organismi di formazione accreditati beneficiari di cofinanziamento/finanziamento regionale.

 

Art. 51 - Programma generale delle attività di vigilanza e ispezione.

       1.    La Struttura, sulla base delle indicazioni della commissione consiliare competente in materia di formazione professionale nonché sulla base delle analisi e valutazioni delle attività di vigilanza e controllo svolti sul sistema della formazione professionale, predispone annualmente il programma generale delle attività di vigilanza e controllo la cui attuazione è demandata alle strutture regionali competenti.

       2.    Il programma è predisposto tenendo conto delle aree o dei settori di sensibilità e di criticità del sistema della formazione professionale regionale, secondo modelli di analisi campionaria del rischio o situazioni di particolare interesse per il settore.

       3.    Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

 

Art. 52 - Adempimenti delle strutture e degli enti regionali.

       1.    Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 50, le strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro trasmettono alla Struttura tutti i provvedimenti regionali e la relativa documentazione attinenti alla materia della formazione professionale regionale ed in particolare i dati e le informazioni relativi alle attività di vigilanza e controllo, le linee guida, le deliberazioni e i decreti regionali di approvazione di progetti formativi. Le strutture trasmettono alla Struttura, anche tramite posta elettronica, copia dei provvedimenti assunti dagli organi regionali e dai dirigenti, nonché specifiche relazioni periodiche contenenti i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

 

Art. 53 - Disposizioni organizzative.

       1.    L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua le risorse umane e finanziarie da destinare all'attività della Struttura, ai sensi dell'/leggi/1997/97lr0001.html#art8articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità di funzionamento della Struttura con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO V - Sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

 

CAPO I - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro

 

Art. 54 - Controlli.

       1.    La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l'ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità.

 

Art. 55 - Contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

       1.    La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale dei cui all'09lr0003.html#art7articolo 7 e delle parti sociali, promuove azioni rivolte a:

a)    concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;

b)    promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;

c)    sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;

d)    facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;

e)    diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

f)     promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;

g)    promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.

       2.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d'intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva e l'applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell'osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall'/leggi/2002/02lr0002.html#art18articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.

       3.    La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).

 

Art. 56 - Sicurezza e qualità del lavoro.

       1.    La Regione, nell'esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.

       2.    La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:

a)    la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b)    la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell'occupazione;

c)    la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d)    il supporto ai datori di lavoro per l'incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.

       3.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze, d'intesa con le parti sociali:

a)    adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l'attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b)    sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche attraverso la certificazione della formazione dei soggetti della prevenzione;

c)    sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;

d)    coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;

e)    attivano le campagne informative e l'organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

       4.    La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:

a)    individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;

b)    monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l'elaborazione di un rapporto annuale.

       5.    La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.

 

Art. 57 - Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.

       1.    La Regione promuove e sostiene l'inserimento al lavoro del coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

       2.    La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso agli interventi di cui al comma 1.

 

CAPO II - Responsabilità sociale delle imprese

 

Art. 58 - Obiettivi.

       1.    La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il territorio ove le imprese operano.

 

Art. 59 - Interventi.

       1.    La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso:

a)    azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità sociale delle imprese anche promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità sociale delle aziende;

b)    azioni di ricerca volte all'individuazione di buone prassi nelle esperienze realizzate;

c)    sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei rapporti con la società civile;

d)    definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi all'estero e nei rapporti con i fornitori.

       2.    La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente.

       3.    La Giunta regionale stipula intese e attiva sperimentazioni con le province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la tutela dell'ambiente, gli ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni altro ente pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma 2.

 

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

 

CAPO I - Disposizioni finali

 

Art. 60 - Norma finanziaria.

       1.    Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 12.536.366,27 per l'esercizio 2009 e in euro 13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte:

a)    nell'esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento", quanto a euro 7.522.566,27 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0066 "Politiche attive del lavoro" e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2009;

b)    negli esercizi 2010-2011, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento", quanto a euro 8.786.988,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0066 "Politiche attive del lavoro" e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio pluriennale 2009-2011.

       2.    Contestualmente si provvede all'istituzione della nuova upb U0244 "Politiche del lavoro", allocata nella funzione obiettivo F0008 "Lavoro", Area omogenea A0019 "Lavoro" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, con dotazione di euro 12.522.566,27 nell'esercizio 2009 e di euro 13.786.988,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.

       3.    La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, destina annualmente adeguate risorse finanziarie ai soggetti di cui agli 09lr0003.html#art31articoli 31 e 09lr0003.html#art3232, da definirsi sulla base della dimensione del fenomeno relativo ai lavoratori di cui ai suddetti articoli, registrato nell'anno precedente.

 

Art. 61 - Relazione.

       1.    Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi delle analisi e del monitoraggio eseguito ai sensi dell'09lr0003.html#art12articolo 12, presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente informazioni sui risultati applicativi della stessa.

 

Art. 62 - Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello.

       1.    La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli 09lr0003.html#art23articoli 23, 09lr0003.html#art2424 e 09lr0003.html#art2525, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme su tutto il territorio regionale della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

       2.    Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla struttura regionale competente in materia di lavoro quesiti di ordine generale sull'applicazione della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

       3.    L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Le risposte avvengono tramite le medesime modalità, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento.

       4.    La Giunta regionale stabilisce le modalità e la procedura per l'esercizio del diritto di interpello di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

CAPO II - Disposizioni abrogative e transitorie

 

Art. 63 - Disposizioni transitorie.

       1.    Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli 09lr0003.html#art6articoli 6, 09lr0003.html#art88 e 09lr0003.html#art99 della presente legge.

       2.    Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell'ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a)    il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico fino alla naturale scadenza;

b)    i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;

c)    i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di tutti i diritti maturati dal momento dell'assunzione; i contratti di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall'ente ai sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.

       3.    Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

       4.    Fino all'approvazione del primo programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento previsto dall'09lr0003.html#art10articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 64 - Abrogazioni e norme finali.

       1.    Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)    gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";

b)    l'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"";

c)    l'articolo 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"";

d)    l'articolo 39 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

e)    la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", fatto salvo l'articolo 8;

f)     l'articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";

g)    l'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";

h)    la legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"";

i)     l'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio e veneti nel mondo".

       2.    Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall'/leggi/1998/98lr0031.html#art19articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall'09lr0003.html#art6articolo 6 della presente legge.

       3.    Ogni richiamo al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall'/leggi/1998/98lr0031.html#art21articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall'09lr0003.html#art7articolo 7 della presente legge.

       4.    Ogni richiamo al programma previsto dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall'articolo 10 della presente legge.

       5.    Ogni richiamo al programma previsto dall'/leggi/1998/98lr0031.html#art4articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall'articolo 10 della presente legge.

 



([1])       Il comma 2 dell'art. 64 prevede che ogni richiamo nella normativa regionale alla commissione di cui all'art. 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 si intende fatto alla commissione prevista dal presente articolo.

([2])       L'articolo 64 comma 3 prevede che ogni richiamo nella normativa regionale al comitato di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 si intende fatto al comitato previsto dal presente articolo.

([3])       L'articolo 63 comma 1 prevede che "Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.".

([4])       L'art. 63 comma 4 prevede che sino all'approvazione del programma previsto dal presente articolo conservano efficacia il programma triennale di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e il programma regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e i commi 4 e 5 dell'art. 64 prevedono che i richiami nella normativa regionale ai piani sopracitati si intendono riferiti al programma previsto dal presente articolo.

([5])       L'articolo 63 comma 2 prevede una disciplina transitoria per quanto riguarda gli organi in carica, i regolamenti di organizzazione e gestione contabile e i contratti di lavoro in essere.