Incentivi da risparmiare? Il caso delle assunzioni dei lavoratori licenziati dalle piccole imprese
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La legge 236/1993 (art. 4, comma 1) ha consentito (inizialmente fino al 31.12.1994) l'iscrizione alla lista di mobilità (di cui all'art. 6, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223) "ai lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (…)". Tale iscrizione non dà titolo all'indennità di mobilità ma consente alle imprese che assumono tali lavoratori di fruire delle agevolazioni previste dalla l. 223/1991, vale a dire la riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di 9 dipendenti (11,61% anziché aliquote mediamente attorno al 30%).