Misure/46 - Monitoraggio l. 92/2012. L’impatto del contributo dovuto per i licenziamenti
Il comma 31 dell'art. 2 della l. 92/2012, riformulato e semplificato dal comma 50 della l. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2013, del versamento di un contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - relative a causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all'Aspi - nella misura del 41% del massimale mensile dell'Aspi. La circolare Inps n. 44 del 22 marzo 2013 ha illustrato i criteri impositivi e la misura del nuovo contributo (cd "ticket licenziamenti") sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il "ticket licenziamenti" (TL) deve essere versato entro il 17 giugno in relazione ai licenziamenti avvenuti nel primo trimestre 2013.
Per il Veneto si può stimare un importo complessivo attorno ai 10 ml. di euro, determinato in larghissima misura dai rapporti di durata pari o superiore a tre anni, per i quali il TL assume un valore unitario più consistente.