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Pubblicato il 17.06.2013 null Misure/46 - Monitoraggio l. 92/2012. L’impatto del contributo dovuto per i licenziamenti

Il comma 31 dell'art. 2 della l. 92/2012, riformulato e semplificato dal comma 50 della l. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2013, del versamento di un contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - relative a causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all'Aspi - nella misura del 41% del massimale mensile dell'Aspi. La circolare Inps n. 44 del 22 marzo 2013 ha illustrato i criteri impositivi e la misura del nuovo contributo (cd "ticket licenziamenti") sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il "ticket licenziamenti" (TL) deve essere versato entro il 17 giugno in relazione ai li­cenziamenti avvenuti nel primo trimestre 2013.
Per il Veneto si può stimare un importo complessivo attorno ai 10 ml. di euro, determinato in larghissima misura dai rapporti di durata pari o superiore a tre anni, per i quali il TL assume un valore unitario più consistente.

 

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